8.- AREA DEL PORTO LIBERO DI TRIESTE

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Area del Porto Libero di Trieste

Le aree destinate all’uso esclusivo di Porto Franco Internazionale sono una risorsa di valore inestimabile che non può e non deve essere soggetta ad operazioni di riduzione o spostamento (peraltro di natura speculativa). A tal riguardo si fa nota che l’amministrazione italiana ha avviato, non solo nel periodo recente, operazioni che hanno gradualmente portato ad abusi su vaste aree del Porto Libero sia riguardo la loro destinazione d’uso sia riguardo vera e propria violazione delle cinte doganali prescritte nel Trattato di Pace e più precisamente nell’Allegato VIII; si nota infatti che secondo l’art. 3 Comma 1 “L’area del Porto Libero include il territorio ed istallazioni delle zone franche del porto di Trieste entro i limiti dei confini del 1939.” – Comma 2 “L’istituzione di zone speciali nel Porto Libero sotto la giurisdizione esclusiva di uno Stato qualunque è incompatibile con lo status del Territorio Libero e del Porto Libero.

A tal riguardo si fa nota che:

1) sussiste l'impossibilità di spostare aree del Porto Franco in quanto operazione non prevista e consentita dal Trattato di Pace

2)l’amministrazione deve sanare le situazioni di violazione e risulta quindi obbligata a ripristinare a Punto Franco tutte le aree ad esso sottratte in passato, non riferendosi solo alla recente bretella ed al Magazzino 26, ma richiedendo invece una verifica generale su tutte le operazioni precedenti che hanno interessato ad esempio il Molo IV o altre aree che si possano ricollegare ai confini originari della cinta doganale del Porto Libero successivamente violate dolosamente (la posizione della barriera doganale è pure generalmente ancora riscontrabile fisicamente vista la presenza delle relative strutture)


3)è da considerarsi necessità prioritaria quella di far partire una valutazione che prenda in considerazione la possibilità di estendere le zone del Porto Libero ad aree in crisi o ad aree inquinate della costa triestina al fine di stimolarne la bonifica e la riconversione ad attività portuale/produttiva grazie all'attrazione che il regime di franchigia internazionale può esercitare su soggetti privati e non che presumibilmente possono essere coinvolti in tali opere, operazione questa possibile secondo i dettami del Trattato di Pace: Allegato VIII art. 3 comma 4 "Nel caso in cui sia necessario aumentare l’area del Porto Libero tale aumento può essere presentato su proposta del Direttore del Porto Libero da decisione del Consiglio di Governo con l’approvazione dell’ Assemblea Popolare."

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