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Area del Porto Libero di Trieste
Le aree destinate all’uso esclusivo di
Porto Franco Internazionale sono una risorsa di valore inestimabile che non può
e non deve essere soggetta ad operazioni di riduzione o spostamento (peraltro
di natura speculativa). A tal riguardo si fa nota che l’amministrazione
italiana ha avviato, non solo nel periodo recente, operazioni che hanno
gradualmente portato ad abusi su vaste aree del Porto Libero sia riguardo la
loro destinazione d’uso sia riguardo vera e propria violazione delle cinte
doganali prescritte nel Trattato di Pace e più precisamente nell’Allegato VIII;
si nota infatti che secondo l’art. 3 Comma 1 “L’area del Porto Libero include il territorio ed istallazioni delle
zone franche del porto di Trieste entro i limiti dei confini del 1939.” –
Comma 2 “L’istituzione di zone speciali
nel Porto Libero sotto la giurisdizione esclusiva di uno Stato qualunque è
incompatibile con lo status del Territorio Libero e del Porto Libero.”
A tal riguardo si fa nota che:
1) sussiste l'impossibilità di spostare
aree del Porto Franco in quanto operazione non prevista e consentita dal
Trattato di Pace
2)l’amministrazione deve sanare le situazioni
di violazione e risulta quindi obbligata a ripristinare a Punto Franco tutte le
aree ad esso sottratte in passato, non riferendosi solo alla recente bretella
ed al Magazzino 26, ma richiedendo invece una verifica generale su tutte le operazioni
precedenti che hanno interessato ad esempio il Molo IV o altre aree che si
possano ricollegare ai confini originari della cinta doganale del Porto Libero successivamente
violate dolosamente (la posizione della barriera doganale è pure generalmente
ancora riscontrabile fisicamente vista la presenza delle relative strutture)
3)è da considerarsi necessità prioritaria
quella di far partire una valutazione che prenda in considerazione la
possibilità di estendere le zone del Porto Libero ad aree in crisi o ad aree
inquinate della costa triestina al fine di stimolarne la bonifica e la
riconversione ad attività portuale/produttiva grazie all'attrazione che il
regime di franchigia internazionale può esercitare su soggetti privati e non
che presumibilmente possono essere coinvolti in tali opere, operazione questa
possibile secondo i dettami del Trattato di Pace: Allegato VIII art. 3 comma 4
"Nel caso in cui sia necessario
aumentare l’area del Porto Libero tale aumento può essere presentato su
proposta del Direttore del Porto Libero da decisione del Consiglio di Governo
con l’approvazione dell’ Assemblea Popolare."
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