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ABOLIZIONE SOPRATASSA PORTO DI TRIESTE
Abolizione immediata dell’ art. 4 del
DPR 107 del 28/5/2009 con rimborso di quanto fin qui illecitamente percepito
dalla Repubblica Italiana in un fondo da destinare alle opere del Porto Franco
Internazionale di Trieste.
La norma sopra citata dispone “al
fine di riequilibrare…eventuali distorsioni della concorrenza”, dovute al
particolare regime giuridico del Porto Franco di Trieste, di applicare una
sopratassa sulle operazioni commerciali che viene adeguata “ prendendo tuttavia a base il 100% ( e non il
75% - come gli altri porti ndr-) del tasso Ufficiale di inflazione”. Questo
è in plateale contraddizione con l’ art. 16 comma 3 dell’ Allegato VIII che
obbliga gli Stati contraenti “ non
prendere misure riguardanti le disposizioni o tariffe che potrebbero
artificiosamente dirottare il traffico dal Porto Libero a beneficio di altri
porti marittimi”.
La legittimità di applicazione
di qualsiasi tassa sulle operazioni commerciali nel Porto Franco di Trieste è
altresì inficiata e resa discutibile dall’ art.5 comma 2 dell’ Allegato VIII
che recita : “Con riferimento all’
importazione ed esportazione dal o in transito attraverso il Porto Libero le
autorità (del Territorio Libero) non possono imporre, su tali merci, dazi
doganali o pagamenti diversi da quelli imposti per i servizi resi”.
I denari di tale sopratassa discriminatoria per Trieste, sono stati percepiti illegittimamente dal
2009 e devono essere restituiti ad un fondo per il Porto Franco di Trieste.
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