3.- ABOLIZIONE SOPRATASSA PORTO DI TRIESTE

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ABOLIZIONE SOPRATASSA PORTO DI TRIESTE

Abolizione immediata dell’ art. 4 del DPR 107 del 28/5/2009 con rimborso di quanto fin qui illecitamente percepito dalla Repubblica Italiana in un fondo da destinare alle opere del Porto Franco Internazionale di Trieste.

La norma sopra citata dispone “al fine di riequilibrare…eventuali distorsioni della concorrenza”, dovute al particolare regime giuridico del Porto Franco di Trieste, di applicare una sopratassa sulle operazioni commerciali che viene adeguata “ prendendo tuttavia a base il 100% ( e non il 75% - come gli altri porti ndr-) del tasso Ufficiale di inflazione”. Questo è in plateale contraddizione con l’ art. 16 comma 3 dell’ Allegato VIII che obbliga gli Stati contraenti “ non prendere misure riguardanti le disposizioni o tariffe che potrebbero artificiosamente dirottare il traffico dal Porto Libero a beneficio di altri porti marittimi”.

La legittimità di  applicazione di qualsiasi tassa sulle operazioni commerciali nel Porto Franco di Trieste è altresì inficiata e resa discutibile dall’ art.5 comma 2 dell’ Allegato VIII che recita : “Con riferimento all’ importazione ed esportazione dal o in transito attraverso il Porto Libero le autorità (del Territorio Libero) non possono imporre, su tali merci, dazi doganali o pagamenti diversi da quelli imposti per i servizi resi”.


I denari di tale sopratassa discriminatoria per Trieste,  sono stati percepiti illegittimamente dal 2009 e devono essere restituiti ad un fondo per il Porto Franco di Trieste.

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